Statuto associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS”

 

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.c., l’Associazione denominata:
“INSIEME PER CRISTINA ONLUS”
L’associazione e’ una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia.
L’associazione ha sede alla Villa Pallavicini, Via Marco Emilio Lepido 196 – 40132 Bologna.
Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all’estero, uffici, succursali, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

 

 

ARTICOLO 2: DURATA

La durata dell’associazione è fissata fino a 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dall’Assemblea dei Soci.

 

 

ARTICOLO 3: NATURA E LIMITI

L’associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ ordinamento giuridico nonché delle altre leggi statali e provinciali.
L’associazione ha un ordinamento democratico ed è gestita secondo principi di equità e trasparenza.

 

 

ARTICOLO 4: PRINCIPI

L’associazione ”INSIEME PER CRISTINA ONLUS”, riconoscendo in ogni essere umano, senza distinzione di età, di sesso o di condizioni di salute, un valore originario in quanto persona, recante l’immagine di Dio e vedendo nelle persone più provate dalla sofferenza un richiamo alla croce di Cristo, intende promuovere nella società civile e nella comunità cristiana una mentalità di accoglienza e impegni concreti a favore delle persone in stato vegetativo o di minima coscienza e delle loro famiglie.
In particolare l’Associazione si propone un’opera di sensibilizzazione e di educazione all’accoglienza delle persone in stato vegetativo o di minima coscienza nei vari ambiti educativi e di socializzazione come famiglie, scuole, parrocchie, associazioni, oratori, mass media, ecc., stimolando, favorendo e collaborando a iniziative di assistenza, cura, riabilitazione delle persone e sollievo alle loro famiglie.
L’Associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS” si rifà ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti del Malato o Carta di Oviedo, approvata dall’Unione Europea e ratificata dalla Repubblica Italiana. In particolare al centro del proprio operato vi è il rispetto della persona umana considerata nella sua interezza, della sua dignità, della sua individualità e la difesa del contesto socioaffettivo in cui opera; in particolare si assume la Carta di Oviedo quale strumento di riferimento per l’attività di monitoraggio sullo stato dei diritti del paziente, dell’attività di prevenzione nelle azioni di salvaguardia che saranno svolte a difesa dei diritti violati.

 

 

ARTICOLO 5: SCOPI

L’Associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS” viene dedicata a Cristina Magrini, nata a Bologna il 5 Gennaio 1966 e in data 18 novembre 1981 è stata vittima di un incidente stradale, che procurandole una serie di lesioni gravissime, l’ha ridotta in coma, e successivamente in stato vegetativo.
L’associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS” persegue esclusivamente fini di
solidarietà, umana e sociale, non persegue scopi di lucro, è apolitica, apartitica, indipendente ed autonoma.
In particolare l’associazione ha quale scopo la diffusione e la promozione della conoscenza del coma e dello stato vegetativo. E’ volta altresì a sensibilizzare la coscienza sociale verso aiuti concreti alle famiglie delle persone in tale stato.
L’Associazione potrà realizzare tutte quelle iniziative che nell’ambito della cultura della solidarietà e della utilità sociale consentano la concretizzazione dell’oggetto sociale, per l’unico obiettivo di offrire sollievo a soggetti affetti dalle patologie di cui sopra.

 

 

L’Associazione si propone:
– di sensibilizzare l’opinione pubblica, i mass media, le autorità politiche e
amministrative, il personale medico e paramedico, il mondo scientifico e accademico sulle conseguenze che comportano, sia a livello personale che familiare, sociale e sanitario, sollecitando la più ampia assistenza alle persone affette da tutte le patologie di cui sopra nonché ai loro familiari in ogni fase della malattia;

 

– diffondere la conoscenza e curare l’organizzazione delle attività di studio e di ricerca sulle malattie, nonché degli ausilii, utilizzabili dal malato e/o da chi lo assiste, per migliorarne la qualità della vita sotto ogni aspetto, in ogni fase della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti, promuovendo la raccolta di fondi, al fine di organizzare e sostenere le attività scientifiche indirizzate alla ricerca di una cura per le malattie sopra menzionate e aiutare i malati che versano in stato di bisogno;

 

– attivarsi in collaborazione con altre Associazioni affinchè l’”Accordo ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sul documento – Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza -”, firmata il 5 maggio 2011, venga messo in atto;

 

– l’Associazione intende promuovere la solidarietà e la tutela dei soggetti deboli, malati estremi e vigilare affinchè sia garantito il rispetto della vita umana, dal concepimento al fine vita, in qualsiasi stato venga vissuta;

 

– promuovere attività socioassistenziali a sostegno delle famiglie di “persone” in stato di coma; in stato vegetativo, stato di minima coscienza, e similari affetti da gravissime patologie da cui necessita assistenza continua 24h;

 

– l’Associazione potrà perseguire i detti scopi, ottenute le autorizzazioni di legge, anche mediante creazione e la gestione di emittenti radiofoniche e televisive, a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia in modalità satellitare che digitale, nonchè l’attività editoriale di giornali, periodici, libri, pubblicazioni, comprese tutte le operazioni connesse;

 

– l’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse, e comunque in via non prevalente. L’associazione potrà tuttavia compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al perseguimento del suo scopo, nei limiti di legge;

 

– nella realizzazione dello scopo sociale l’associazione intende avvalersi di attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’associazione può inoltre assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività finalizzate al perseguimento del suo scopo, ivi comprese: la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere; la partecipazione (e la promozione) ad altre Associazioni e/o Fondazioni aventi scopo uguale o simile al proprio; la partecipazione e collaborazione, ove possibile, con i distretti sanitari o direttamente; la promozione e l’attivazione, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, di specifici progetti individuali di assistenza domiciliare;

 

– l’Associazione potrà inoltre accedere ai finanziamenti previsti dalle normative della Comunità Europea e/o dei piani regionali e nazionali;

 

– l’Associazione potrà organizzare interventi presso la comunità nazionale europea affinchè si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e sociosanitaria in materia di GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite);

 

– potrà altresì essere istituito anche in forma permanente, un Comitato d’Onore, che assisterà il Consiglio nello svolgimento dell’ attività;

 

 

ARTICOLO 6: COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

L’associazione “INSIEME PER CRISTINA ONLUS” è disponibile a collaborare con altre associazioni, che abbiano gli stessi obiettivi ed ispirazioni alle medesime finalità sociali.

 

 

ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

II patrimonio dell’Associazione, costituito inizialmente dai contributi versati dai partecipanti all’atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato da:
– versamenti effettuati dai nuovi Soci in sede di adesione;
– quote di iscrizione annuale all’Associazione;
– contributi liberamente erogati da persone fisiche e da enti, pubblici e privati;
– denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti testamentari e liberalità da chiunque effettuati;
– beni acquistati dall’associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione;
– ogni altro conferimento diverso da quelli elencati.
II Consiglio direttivo stabilisce la quota che ciascun nuovo Socio dovrà versare nel caso venga accolta la domanda di adesione nonché la quota di iscrizione annuale all’ Associazione a carico di tutti i Soci. Le quote ed i contributi versati dai Soci non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell’associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato.
Quote e contributi sono inoltre intrasmissibili per atto tra vivi.

 

 

ARTICOLO 8: SOCI

Possono aderire all’Associazione, acquisendo la qualifica di Socio, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell’associazione. La qualità di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta né accettata per un periodo di tempo limitato. E’ comunque facoltà del Socio di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Le domande di ammissione e di dimissioni degli associati devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera, fax o email.

 

 

ARTICOLO 9: CATEGORIE DEI SOCI

L’associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra i Soci, al fine di garantire a ciascuno di essi l’effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci hanno eguali diritti ed obblighi. Al solo fine di individuare tra i Soci coloro che parteciparono alla costituzione dell’associazione e coloro che per la loro fama potranno
contribuire in modo rilevante allo sviluppo dell’associazione, i Soci stessi si distinguono in:
– fondatori: sono coloro che hanno costituito l’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
– ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata;
– onorari: sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, religiosi, economici, amministrativi, sociali, sportivi, di qualsiasi altre città e Nazioni che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell’Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo dei Soci Onorari e la nomina degli stessi. I Soci Onorari fanno parte di diritto al Comitato d’Onore, nel caso in cui sia costituito.

 

 

ARTICOLO 10: DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:
– prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti;
– partecipare a tutte le attività associative;
– essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione;
– usufruire delle strutture dell’ Associazione.

 

ARTICOLO 11: DOVERE DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Associazione e di osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti; comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell’Associazione che degli altri Soci nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l’Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede; versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 12: GRATUITA’ DELLE ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’ Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio. L’attività degli Soci ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente.

 

 

ARTICOLO 13: PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:
per decesso della persona fisica; scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica; mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dal sollecito; dimissioni (o recesso); esclusione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, è decisa dall’ Assemblea. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell’assemblea, consentendogli la facoltà di replica. I
Soci dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all’ Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione.

 

 

ARTICOLO 14: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’ Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente;
e) il Presidente Onorario;
f) il Revisore dei Conti.

 

 

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale dell’ Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio/rendiconto annuale da effettuarsi entro il 30 (trenta) Aprile.

 

L’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
– approvazione del bilancio/rendiconto;
– determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell’Associazione per la realizzazione degli obiettivi;
– elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, previa determinazione del loro numero, così come previsto all’articolo 18 del presente statuto;
– esclusione di Soci;
– approvazione e modifiche di Regolamenti interni;
– modifiche dello Statuto;
– scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori;
– tutto quant’altro demandato per Legge all’Associazione o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dei Soci che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.

 

 

ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di Soci non inferiore al dieci per cento del totale dei Soci iscritti. In tal caso il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l’assemblea entro e non oltre quindici giorni della data di ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o email a tutti i Soci agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati. Gli avvisi devono pervenire ai Soci entro una data che sia precedente di almeno otto giorni a quella fissata per la riunione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati:
– il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza;
– il luogo, il giorno e l’ora dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
– l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di due Soci assenti. Le deleghe sono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell’ Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo).
II Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’ Assemblea.
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun Socio può prendere visione del libro verbali delle assemblee ed altresì ottenerne copia, a sue spese, relativa alla riunione alla quale non era presente.

 

 

ARTICOLO 17: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Tutti i Soci possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto quale che sia l’argomento o la delibera posta all’ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all’Associazione. In prima convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dello Statuto il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio. Per la delibera di scioglimento anticipato dell’associazione occorre invece – sia in prima che in seconda convocazione – la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) dei Soci. Al fine di garantire un’idonea pubblicità alle deliberazioni prese dall’assemblea queste saranno conservate presso la sede dell’ associazione, di modo che ciascun Socio possa prenderne visione ed ottenerne copia a sue spese.

 

 

ARTICOLO 18 : IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, secondo determinazione presa dall’ assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere solo Soci, liberamente eletti dall’assemblea. Qualsiasi Socio può assumere la carica di Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall’assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla data della rispettiva nomina e nel caso di decadenza per decorso del termine sono rieleggibili. II Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

 

 

ARTICOLO 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale dell’Associazione o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia, almeno ogni tre mesi (comunque ogni volta che sia necessario). La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o email) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve contenere il luogo, la data e l’ora fissate per la riunione nonché l’ordine del giorno. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le deliberazioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza delle formalità di convocazione il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. II Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro, tenuto dal segretario. II Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. II Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Soci e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità, finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell’ Associazione.

 

 

ARTICOLO 20: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

AI Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:
– dare attuazione ai programmi stabiliti dall’Assemblea;
– elezione al proprio interno del Presidente e del Vicepresidente;
– nomina del segretario e del tesoriere;
– gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall’ Assemblea;
– accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all’Associazione o il rifiuto delle stesse che dovrà essere motivato;
– predisposizione annuale del bilancio/rendiconto;
– determinazione dell’importo annuale delle quote associative;
– conferimento della qualifica di Associato Onorario;
– la formazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
– l’accettazione di donazioni/lasciti di Terzi.

 

 

ARTICOLO 21: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. II Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. II Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

 

 

ARTICOLO 22: IL PRESIDENTE

II Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed e rieleggibile. II primo Presidente è tuttavia nominato in sede di atto costitutivo. II Presidente rappresenta I’Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell’ Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell’ Assemblea dei Soci, col concorso del Consiglio Direttivo. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni: convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; – curare 1’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; – verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; – sottoscrivere i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell’associazione; – assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 (dieci) giorni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. II Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.

 

 

ARTICOLO 23: IL SEGRETARIO ED IL PRESIDENTE ONORARIO

Al Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, sono affidati i seguenti compiti: – tenuta e aggiornamento del Registro dei Soci; – redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo); – tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa; – riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. II primo Segretario è nominato in sede di atto costitutivo. E’ prevista inoltre la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario, scelto fra gli associati, che ricopre tale carica onoraria a tempo indeterminato, e che può svolgere singole attività di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo. (Fin d’ora, in sede di atto costitutivo dell’Associazione, viene stabilito che il ruolo di Presidente Onorario a vita, sarà attribuito a Romano Magrini).

 

 

ARTICOLO 24: IL COMITATO D’ONORE

Se costituito il Comitato d’Onore, ne faranno parte di diritto i Soci Onorari, oltre ai Soci individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di promuovere ogni iniziativa utile a far conoscere ai terzi le finalità e gli obiettivi dell’associazione, nonché di divulgare all’esterno le attività svolte ed i risultati ottenuti dalla stessa.

 

 

ARTICOLO 25: IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti nominato, dovrà avere esperienza amministrativa, vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Revisore dei Conti rimane in carica tre esercizi sociali e può essere riconfermato.

 

 

ARTICOLO 26: ESERCIZIO

L’esercizio associativo inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

 

 

ARTICOLO 27: BILANCIO/RENDICONTO

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Entro trenta giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
I Bilanci con relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei Soci che lo richiedono.
II quorum richiesto per l’approvazione del bilanci da parte dell’ Assemblea è quello più basso, previsto per le delibere relative alla gestione dell’Associazione che non comportano modifiche dell’atto costitutivo. La delibera che approva i bilanci è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti i Soci possano prenderne visione.

 

 

ARTICOLO 28: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi sociali. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

ARTICOLO 29: LIBRI ASSOCIATIVI

Oltre ai libri fiscali, l’Associazione può tenere: – il libro dei Soci, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione della categoria cui appartengono, delle loro generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; – i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della
riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 30: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo vincolante per le parti; il Collegio deciderà inoltre a maggioranza ed in via irrituale.

 

 

ARTICOLO 31: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

ARTICOLO 32: SEGNI DISTINTIVI – RINVIO

L’associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni.

 

 

ORIGINALE DELL’ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE (PDF)

 

STATUTO REGISTRATO E APPROVATO ONLUS DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL 6 /11/2012 (PDF)